Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente

La Provincia Autonoma di Bolzano

La Provincia autonoma di Bolzano, in base ai principi di trasparenza e di buona amministrazione, al fine di realizzare un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino, assicura a chiunque la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti la propria organizzazione e attività, l’uso delle risorse pubbliche, le prestazioni offerte e i servizi erogati.

I contenuti pubblicati nelle singole sotto-sezioni vengono costantemente aggiornati con i dati, le informazioni e i documenti resi disponibili dalle strutture organizzative provinciali competenti.

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2013/37/UE e D.lgs. n.102/2015 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Sito ufficiale del Ministero per la Pubblica Amministrazione - Anagrafe delle prestazioni 

Adempimenti e Sanzioni

"...con il testo unico sulla trasparenza non ci saranno più aree di opacità nell'operato della Pubblica Amministrazione e i cittadini potranno verificare come saranno spese le risorse e riorganizzati i servizi amministrativi...''.

Con queste parole il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi ha aperto la conferenza stampa sul decreto trasparenza approvato il 15 febbraio 2014 dal Consiglio dei Ministri. Il pacchetto di misure disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. ed attua la legge anticorruzione (190/2012), vincolando politici e i parenti entro il secondo grado alla pubblicazione, tra le altre cose, delle loro situazioni patrimoniali.

Un decreto che prevede, tra l'altro, che ogni consulenza esterna nella P.A., per la quale e' previsto un compenso, che non sarà resa pubblica nel dettaglio della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato dall'ente amministrativo, perderà automaticamente la sua efficacia e verrà resa nulla. Nel caso in cui la mancata pubblicazione si dovesse registrare a pagamento già effettuato sarà invece comminata all'ente una responsabilità disciplinare e una sanzione pari alla somma corrisposta.

Sempre in tema di obblighi lo stesso Ministro ha voluto specificare che le Pubbliche Amministrazioni dovranno "pubblicare i tempi medi con i quali assolvono ai pagamenti dei vari contratti''. Uno strumento utile alla luce delle sollecitazioni mosse da Bruxelles, che designerà ''una mappa capace di quantificare i debiti delle P.A. e misurare la capacità di spesa delle amministrazioni''.

Inoltre, ai dipendenti pubblici degli organi di indirizzo politico della P.A. (come ad esempio Ministeri o Enti locali) che non pubblicheranno la loro situazione patrimoniale complessiva, la titolarità dell'impresa, le partecipazioni azionaria, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentale, nonché i compensi di cui da' diritto la carica, sarà corrisposta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10 mila euro.

P.N.R.R. SCUOLA 4.0