Organizzazione

Normativa di riferimento:

  1. Legge provinciale 20/1995 – Organi collegiali delle istituzioni scolastiche
  2. Legge provinciale 12/2000 – Autonomia delle scuole
  3. Delibera della Giunta provinciale 2523/2003 – Statuto dello studente e della studentessa

Dirigenza

Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Burzacca

Vicario Prof. Paolo Pasciuto

Le competenze della Dirigente Scolastica

Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è costituito da quattordici componenti, di cui sei rappresentanti del personale insegnante (uno/una dei quali rappresentante dei docenti di seconda lingua), sei rappresentanti dei genitori degli/delle alunni/e, la Dirigente Scolastica e la responsabile amministrativa, che rappresenta, anche, gli interessi del personale amministrativo della scuola.

Le competenze del Consiglio d’Istituto

  • ai sensi dell’art. 7 della LP 20/1995 – Organi collegiali delle istituzioni scolastiche
  • ai sensi del DPP 38/2017 – Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia autonoma di Bolzano

Collegio Docenti

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituzione scolastica ed è presieduto dalla Dirigente Scolastica. Fanno altresì parte del Collegio gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata. Alle sedute del Collegio dei Docenti possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori per gli alunni portatori di handicap. Possono essere altresì invitati a partecipare alle sedute del Collegio dei Docenti, senza diritto di voto, il/la Presidente del Consiglio di Circolo o di Istituto, il/la Presidente del Comitato dei Genitori ed il/la Presidente del Comitato degli Studenti.

Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti dei genitori nonché, nelle scuole secondarie di secondo grado, da due rappresentanti degli studenti. Il Consiglio è presieduto dalla Dirigente Scolastica o dal suo Vicario o da un insegnante della classe delegato dal dirigente scolastico. Alle sedute del Consiglio di Classe partecipano, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori di soggetti portatori di handicap.

Comitato dei Genitori

In ciascuna Istituzione scolastica è istituito il Comitato dei Genitori. Il Comitato è composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe.

Comitato degli Studenti

Negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado è istituito il Comitato degli Studenti. Il comitato è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Classe.

Organo di Garanzia

L’Organo di Garanzia delle scuole secondarie superiori è composto, oltre che dalla Dirigente Scolastica, da almeno una/un rappresentante dei genitori, una/un rappresentante delle studentesse/degli studenti e da una/un rappresentante delle/dei docenti. Gli Organi di Garanzia sono presieduti da una/un rappresentante dei genitori.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati: Sezione non applicabile alle scuole.

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali: Sezione non applicabile alle scuole.

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

  • Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
    1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
    a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
    b) il curriculum;
    c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
    d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
    e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
    f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
    2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
  • Organi collegiali eletti

Telefono e posta elettronica

  • Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
    1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Articolazione degli uffici

  • Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
    1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

  • Art. 28 c. 1 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
    1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

  • Art. 47 – Sanzioni per casi specifici
    1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
    2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.