Attività e procedimenti
Tipologie di procedimento
Dlgs 33/2013 – Articolo 35, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f ) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
- http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/tipologie-procedimento.asp
- http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dichiarazioni-sostitutive-acquisizione-ufficio-dati.asp
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Gestione domande di iscrizione e assegnazione delle alunne e degli alunni alle sezioni e classi (DGP n. 1083/2021; DGP n. 251/2020)
- Verifiche, valutazione e scrutini (DGP n. 1020/2011 ; DGP n. 1168/2017 ; DPG n. 1027/2018)
- Ammissione alla classe successiva ( LP n. 5/2008 ; LP n. 11/2010 ; DGP n. 1168/2017; DGP n. 1020/2011)
- Somministrazione di farmaci (DGP n. 1592/2013 ; Nota MIUR 2312 del 25.11.2005)
- Trasferimenti ad altra scuola (DGP n. 1083/2021)
- Esami di Stato e diploma (D.lgs. n. 62/2017 ; DPP n. 13/2018 ; DGP 1027/2018 scuole professionali)
- Procedimenti disciplinari alunne e alunni (DGP n. 2523/2003)
- Assunzione diretta personale docente da messa a disposizione (LP n. 12/2000; LP n. 24/1996)
- Conferimento di incarichi aggiuntivi al personale docente (TU personale docente 2003)
- Autorizzazione di incarichi extraservizio (DPP n. 3/2016)
- Procedimenti disciplinari personale docente e amministrativo (D.lgs. n. 165/2001 ; LP n. 6/2015 ; DGP n. 1382/2017)
- Concessione utilizzo palestra per attività extrascolastiche (DPP n. 22/2018 ; DPP n. 2/2008)
- Attività negoziale
- Acquisto di beni, servizi, lavori (LP n. 16/2015 ; D.lgs. 50/2016)
- Accesso agli atti (DPP n. 4/2020)
- Accesso civico (DPP n. 4/2020)
- Adozione di libri di testo (LP n. 20/1995)
- Gestione libri in comodato d’uso (LP n. 7/1974)
- Elaborazione del PTOF (LP n. 12/2000)
- Gestione amministrativo-contabile (DPP n. 38/2017)
Monitoraggio tempi procedimentali
L'obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali, originariamente previsto dall’articolo 24, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013, è stato abrogato con decreto legislativo n. 97/2016.
Dichiarazioni sostitutive e acqusizione d'ufficio dei dati
Ai sensi dell’art. 5 della legge provinciale n. 17/1993:
(1) I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza e la residenza possono essere comprovati mediante esibizione dei relativi documenti di riconoscimento. È comunque fatta salva per l’amministrazione la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.(2) Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità personali necessari all’istruttoria del singolo procedimento nonché i fatti che siano a diretta conoscenza della persona interessata, e con la sola eccezione di quelli previsti al comma 8, le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dalla persona interessata.(3) Qualora la persona interessata dichiari che fatti, stati e qualità personali sono attestati in documenti già in possesso delle strutture organizzative di cui al comma 2, e ne indichi gli elementi indispensabili per il loro reperimento, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione degli stessi o di copia di essi. Sono altresì accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità personali che l’amministrazione procedente o un’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. […].
Dlgs 33/2013 – Articolo 35, comma 3 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.