Servizi erogati
Carta dei servizi e standard di qualità
Art. 32, c. 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
Carta dei servizi e standard di qualità (provincia.bz.it)
Costi contabilizzati
Class actions
La presente sezione prevede la pubblicazione di notizie del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio. La sezione prevede altresì la pubblicazione di sentenze di definizione del giudizio e le evenutali misure adottate in ottemperanza alle sentenze emesse.
Non risulta che siano state proposte contro l'Istituto scolastico azioni collettive ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 198/2009, al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio. Di conseguenza attualmente non esistono dati relativi a sentenze, né misure di ottemperanza alle sentenze stesse da pubblicare ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 198/2009.
Servizi online
Si intendono a pubblicare dati relativi ai risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività.
Per ulteriori informaziono si veda la sezione dedicata della Provincia Autonoma di Bolzano Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete
Ad oggi l’Istituto scolastico non ha rilevato il grado di soddisfazione dell’utenza rispetto alla qualità dei servizi online offerti in ambito scolastico (per es. iscrizione online tramite portale „IOLE“), con riferimento, in particolare alla fruibilità, accessibilità e all’aggiornamento dei contenuti.
Costi contabilizzati
Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.
Liste di attesa
Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Servizi in rete